PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico).

      1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.
      2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
      3. Sono associazioni riconosciute: l'Automotoclub storico italiano (ASI), il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI), riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'Automobile club d'Italia (ACI). Le medesime funzioni attribuite alle associazioni riconosciute possono essere svolte dalle case costruttrici italiane o da quelle estere che risultano iscritte all'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE).
      4. Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare di essere composte da un numero minimo di venti club o scuderie associate, presenti ed operative da almeno tre anni in non meno di sei regioni, di avere un numero minimo di soci iscritti non inferiore a trenta per ogni club, di essere riconosciute dalla Fédération Internationale Véhicles Anciens (FIVA).
      5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche

 

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dei veicoli posseduti dai propri associati.
      6. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.
      7. Le associazioni rilasciano, su richiesta dei proprietari, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, una certificazione di storicità ed una targa di identificazione, secondo quanto specificato con regolamento del Ministro dei trasporti, con il suffisso «H» (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «strade ed aree pubbliche» sono inserite le seguenti: «nonché su quelle private non stabilmente destinate ad attività sportiva» e, al quarto periodo, le parole: «sentite le» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere obbligatorio delle»;

          b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «della federazione» sono inserite le seguenti: «sportiva nazionale»;

          c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «e di sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «emanate dalla Federazione sportiva nazionale ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media superiore a

 

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50 chilometri orari. Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velocità massima pari a 50 chilometri orari, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive emanate dalla Federazione sportiva nazionale ACI».

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 47 e 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «n-bis) veicoli d'interesse storico;

          n-ter) veicoli d'epoca».

      2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

      «4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età, o con età superiore a venti anni, ma con potenza maggiore di 50 kW, che siano stati dichiarati e certificati dalle associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici registrate

 

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presso il Ministero dei trasporti. Possono altresì essere considerati veicoli di interesse storico quelli iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero dei trasporti, che ne disciplina la tenuta e il funzionamento.
      4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subìto delle importanti e documentate modifiche e che sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti».

Art. 5.
(Introduzione degli articoli 60-bis e 60-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 60-bis. - (Autovetture e motoveicoli da competizione su strada). - 1. Sono considerati autovetture e motoveicoli da competizione su strada quelli immatricolati in conformità alle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione sportiva nazionale ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattarle alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

      2. La Federazione sportiva nazionale ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano rispettivamente alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità degli stessi ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati della autovettura

 

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o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici della Federazione sportiva nazionale ACI e della Federazione motociclistica italiana danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti, che procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura «autovettura da competizione su strada» o «motoveicolo da competizione su strada», su richiesta e a spese dell'interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.
      3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvato dalla Federazione sportiva nazionale ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.
      4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire, in sostituzione della targa anteriore di cui all'articolo 100, comma 1, custodita all'interno dell'abitacolo, un pannello recante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3. Per quanto attiene ai motoveicoli da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.
      5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposti a controllo rispettivamente a cura della Federazione sportiva nazionale ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento nonché l'assenza di
 

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elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.
      6. Ai sensi dell'articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei comuni.

      Art. 60-ter. - (Modifiche ad autovetture e motoveicoli). - 1. Sono possibili modifiche alle autovetture e ai motoveicoli di serie per uso stradale a condizione che queste siano migliorative per la sicurezza sia attiva sia passiva del veicolo e che siano certificate da un professionista abilitato e realizzate in officine autorizzate.
      2. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione dei trasporti, con propria circolare, stabilisce i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 ed esercita le funzioni di controllo.
      3. L'aggiornamento della carta di circolazione, se richiesto dalle norme vigenti, deve essere eseguito dagli enti preposti prima della messa su strada dell'autovettura o del motoveicolo».

Art. 6.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

      1. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abuso del potere di

 

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cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

          «4-bis. Per i veicoli di interesse storico e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, la revisione è disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «- gli autobus;» sono inserite le seguenti: «- i velocipedi;».

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della

 

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normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere le targhe e la carta di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti della targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historicum), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4».

Art. 11.
(Definizioni di area di sosta e di area di sosta attrezzata per autocaravan).

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

      «1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185;
      1-ter) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185».

 

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Art. 12.
(Definizione di autocaravan).

      1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

          «m) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente».

Art. 13.
(Modifica all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «3,5 t» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «3,5 t con tolleranza fino al 15 per cento per autocaravan o per trasporto discontinuo di animali».

Art. 14.
(Agevolazioni per i portatori di handicap).

      1. Le autocaravan sono considerate, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
      2. Le autocaravan di proprietà di soggetti portatori di handicap usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      3. I soggetti di cui al comma 2 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

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      4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell'autocaravan è riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordo, o se il veicolo risulta intestato al tutore o al genitore del soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo.
      5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'autocaravan.

Art. 15.
(Aree di sosta e parcheggi).

      1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio delle autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.
      3. I comuni, ai sensi del comma 1, individuano altresì parcheggi, di idonea ampiezza, nei centri abitati e all'esterno dei centri storici, atti a consentire, previa apposita regolamentazione, la sosta delle autocaravan nonché quella dei mezzi di trasporto dei soggetti portatori di handicap.
      4. I parcheggi di cui al comma 3 sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea o a richiesta abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap.

 

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Art. 16.
(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «6-bis. I velocipedi di cui al comma 6 possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente per il trasporto di persone, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86».

Art. 17.
(Introduzione dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39).

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - (Esenzione per i veicoli di interesse storico). - 1. Sono soggetti alla tassazione agevolata di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i veicoli riconosciuti di interesse storico.
      2. Per i veicoli di cui al comma 1, l'imposta provinciale di trasferimento è ridotta ad euro cinquanta».

Art. 18.
(Condizioni di maggiore favore).

      1. Per gli autoveicoli iscritti in registri autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le condizioni di maggior favore per l'utente.

Art. 19.
(Museo nazionale dei veicoli storici).

      1. È istituito il Museo nazionale dei veicoli storici, con sede in Roma, con il

 

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compito di raccogliere e di catalogare i veicoli di interesse storico, nonché le testimonianze di costume, di valore storiografico e culturale connesse alla produzione e all'utilizzo degli stessi nelle varie epoche.

Art. 20.
(Giornata dei veicoli storici).

      1. È istituita la «Giornata dei veicoli storici», che si celebra il 25 luglio di ogni anno. In occasione di tale Giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere la conoscenza dei veicoli storici e degli aspetti storiografici, culturali e di costume connessi alla produzione e all'utilizzo degli stessi nelle varie epoche.

Art. 21.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.